Protezione dell’ambiente e delle acque

Obiettivo della Legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque è impedire effetti nocivi o molesti su persone, animali e piante, le loro biocenosi e spazi vitali, di mantenere la fertilità del suolo e di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli.
Ogni singola azienda agricola che pratica la detenzione degli animali da reddito deve comprovare un bilancio equilibrato dei concimi. Per i concimi aziendali risultanti (colaticcio e letame) esistono capacità di deposito imposte, così come direttive in materia di spandimento e di quantità massime di concimi per ettaro.
I fondamenti giuridici
- Legge sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983
- Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998